NFPA 79 - 2024, Capitolo 11: Apparecchiature di Controllo: posizionamento, montaggio e involucri

L'Industrial Machinery NFPA 79 e le Nuove Distanze dal Quadro Bordo Macchina

Ultima modifica: 09/01/2024

Nel capitolo 11 (Chapter 11 – Control Equipment: Location, Mounting, and Enclosures) dell' Industrial Machinery NFPA 79 vengono chiariti gli spazi da mantenere di fronte al quadro elettrico, necessari per un’agevole manutenzione delle macchine industriali e degli impianti. 

 

Il paragrafo 11.5.1.1 chiarisce le distanze minime, necessarie di fronte ad un quadro bordo macchina, distinguendo 3 possibili condizioni:

 

Condition 1 — Exposed live parts on one side and no live or grounded parts on the other side of the working space, or exposed live parts on both sides effectively guarded by insulating materials. Insulated wire or insulated busbars operating at not over 300 volts to ground shall not be considered live parts.
Condition 2 — Exposed live parts on one side and a grounded surfaceon the other side. Concrete, brick, or tile walls shall be considered as grounded.
Condition 3 — Exposed live parts on both sides of the working space (not guarded as provided in Condition 1) with the operator between.

In italiano: 

  • Condizione 1 – Parti esposte in tensione da un lato (lato del quadro elettrico) e nessuna parte sotto tensione o messa a terra dall'altro lato dello spazio di lavoro, o parti sotto tensione esposte da entrambi i lati efficacemente protette da materiali isolanti. Non sono considerate parti sotto tensione i cavi o le sbarre isolate che funzionano a non più di 300 volt (tensione fase – terra). 
  • Condizione 2 – Parti esposte in tensione da un lato (lato del quadro elettrico) e una superficie (metallica o meno) messa a terra dall'altro. Le pareti in calcestruzzo, mattoni o piastrelle sono considerate come messe a terra.
  • Condizione 3 – Parti esposte in tensione su entrambi i lati (vi sono parte attive anche sulla parete di fronte al quadro elettrico in questione) dello spazio di lavoro (non protette come previsto nella Condizione 1) con l'operatore che si può trovare tra di esse.

 

nfpa 79 capitolo 11

Importante è la definizione di Exposed Live Parts:

3.3.43 Exposed (as applied to live parts).   Capable of being inadvertently touched or approached nearer than a safe
distance by a person. It is applied to parts not suitably guarded, isolated, or insulated.

In italiano: 3.3.43 Esposto (applicato alle parti in tensione). In grado di essere inavvertitamente toccato o avvicinato da una persona a una distanza minore di quella di sicurezza. Si applica a parti non adeguatamente custodite, isolate o isolate.

La definizione è la stessa dell'NFPA 70E. Il problema è che verrebbe spontaneo tradurre la definizione di Exposed Live Parts in "non IPxxB".

Purtroppo su questo punto non vi è consenso tra gli addetti ai lavori. In particolare la commissione NFPA 79 non è d'accordo ad associare tale definizione con "Non finger Safe".