CAP 7-8: Parapetti

Parapetti anticaduta

Ultima modifica: 03/03/2023

Il parapetto è necessario ed obbligatorio in presenza di pericolo di caduta da altezze superiori ai 500 mm o nel caso in cui la distanza tra piattaforma di passaggio ed un ostacolo laterale (macchinario o muro) sia superiore ai 180 mm. La norma specifica che il parapetto debba avere altezza minima 1100 mm, con corrimano di altezza massima 1100 mm parallelo alla linea di passaggio e lamina para-piede.

Il rischio caduta va limitato con barriere orizzontali (distanza massima 500 mm) o verticali (distanza massima 180 mm); se il parapetto non è unico ma costituito da più segmenti, la distanza fra i supporti verticali dei due segmenti deve essere compresa tra i 50 e i 120 mm (tra i 50 e gli 80 mm nel caso di segmenti ad angoli arrotondati).

Come dimensionare i parapetti per le scale e le scale a castello

La norma copre anche il dimensionamento dei parapetti per scale semplici e scale a castello, necessari nel caso di pericolo caduta dal altezze superiori ai 500 mm o in presenza di distanza tra piattaforma calpestabile e ostacolo laterale superiore a 120 mm. Il parapetto deve essere fornito di barriera orizzontale (para-ginocchio) e corrimano da entrambi i lati, se possibile singolo e non segmentato. Per il corrimano l’altezza deve essere compresa tra i 900 e i 1000 mm misurata dalla punta dello scalino, distante almeno 75 mm dall’ostacolo laterale e di diametro compreso tra 25 e 50 mm.

Per scale a castello il parapetto deve iniziare non oltre 1000 mm misurati verticalmente dall'inizio della scala, con distanza “X” tra corrimano e struttura di supporto variabile secondo l’inclinazione della scala. 
 

Cancelli di accesso ai parapetti

Eventuali cancelli per il passaggio di persone seguono la regolamentazione dei parapetti adiacenti, ad eccezione della lamina ferma piede che non è necessaria. In caso di cancello  a chiusura automatica (per esempio tramite gravità o sistemi a molla), esso deve essere progettato per una facile apertura ma in modo che impedisca cadute causate da aperture involontarie.
 

Verifiche di sicurezza parapetti

Oltre alla già illustrata verifica della resistenza del gradino, la norma presenta una verifica analoga rispetto alla deflessione trasversale “f” di un parapetto. Come illustrato in figura, la prova (che può essere sostituita da un calcolo teorico) va eseguita su un parapetto a 3 supporti verticali, con carico trasversale applicato a livello del pilone centrale (Posizione 1) o alla mezzeria tra pilone centrale e pilone laterale (Posizione 2). Il parapetto è precaricato con un carico Fp= 75N/m *L (posta L distanza fra i sostegni verticali) per un minuto, oltre il quale avviene lo scarico.

La verifica avviene tramite applicazione di un carico Fu= 300 N/m*L, che non deve generare una deflessione superiore ai 30 mm. Una volta misurata la deflessione, il carico viene aumentato a Fs= Fu*γ (γ coefficiente del materiale, pari a 1.75 per acciai e leghe di alluminio). Una volta scaricato il parapetto, la deflessione deve essere [14122-3:2016 – § 8.2.3]:

•    <3% di H per carico applicato ad altezza del pilone centrale (Posizione 1).
•    <3% di L per carico applicato alla mezzeria tra pilone centrale e pilone laterale (Posizione 2).

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