Ultima modifica: 06/05/2024
Quando si commissiona la costruzione di un impianto elettrico ci si augura che quest’attività si svolga nel rispetto della regola d’arte. Per questo motivo, prima con la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (nel seguito L. 46/90) e poi col Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (nel seguito DM 37/2008), il legislatore impone all’impresa d’impianti elettrici l’emissione della dichiarazione di conformità, indicata con l’acronimo DICO tra gli addetti ai lavori.
Ma cosa fare per tutelare i cittadini se l’impianto elettrico è già costruito e della dichiarazione di conformità non c’è traccia? Di seguito si elencano le soluzioni possibili:
Data di costruzione dell’impianto antecedente la L. 46/90
Prima dell’emissione della L. 46/90 non c’era un obbligo di legge e nemmeno un modulo ufficiale su cui compilare la dichiarazione di conformità.
In questo caso l’utente dell’impianto può chiedere a un professionista del settore un parere riguardo la conformità di quanto in opera.
Data di costruzione dell’impianto successiva alla L. 46/90 ma antecedente il DM 37/2008
Con l’entrata in vigore della L. 46/90 (13 marzo 1990) compilare la dichiarazione di conformità è un obbligo di legge, ma solo col DM del 20 febbraio 1992 è stato introdotto il modello di dichiarazione di conformità
Data di costruzione dell’impianto successiva al DM 37/2008
Con l’entrata in vigore della DM 37/2008 (27 marzo 2008) compilare la dichiarazione di conformità continua ad essere un obbligo.
Il DM 37/2008, riguardo alla dichiarazione di conformità, introduce la seguente novità: per gli impianti installati nel periodo 12/03/1990 … 27/03/2008 sprovvisti (per vari motivi) della dichiarazione di conformità è possibile emettere una Dichiarazione di Rispondenza, indicata con l’acronimo DIRI tra gli addetti ai lavori).
[D.M. 37/08] Art. 7. Dichiarazione di conformità
[…]
- Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilità, […]
Periodo scoperto
Prima del 12/03/1990 non vi era necessità di emettere una DICO e quindi, per sanare la situazione, è possibile chiedere a un professionista del settore un parere riguardo la conformità di quanto in opera.
Dopo il 27/03/2008 rimangono scoperti tutti i casi in cui l’utente non è riuscito ad entrare in possesso del documento; ad esempio: l’impresa è fallita, il titolare dell’impresa è deceduto, il documento è stato smarrito e l’impresa ha chiuso l’attività.
È evidente che l’utente diligente non può rimanere nel “limbo”; quindi, in questi casi può chiedere a un professionista del settore un parere riguardo la conformità di quanto in opera.
Al termine dell’analisi dell’impianto il professionista emetterà un documento che di fatto è una dichiarazione di rispondenza, ma per non confonderla con il documento citato nel DM 37/2008 dovrà usare un altro sinonimo, ad esempio, dichiarazione di idoneità alla regola d’arte, che potremmo battezzare DIRA!
È tuttavia più una questione di forma che di sostanza: se siete responsabili di un impianto elettrico in una realtà industriale o commerciale e non ritenete di essere coperti da una DICO, potete affidarvi ad un professionista con competenze di progettazione Impianti Elettrici. Gli chiederete un’analisi degli impianti e il rilascio di una Dichiarazione (che sia DIRI o DICA) con la quale si assume la responsabilità di dichiarare gli impianti in conformità con la regola dell’arte, ovvero con la normativa sulla sicurezza elettrica.
Attività per il rilascio della dichiarazione di rispondenza
Per dichiarare l’impianto conforme alla regola d’arte si deve accertare che siano stati presi provvedimenti per la riduzione dei rischi elettrici; prendendo a riferimento il D.Lgs 81/2008 l’analisi dei rischi deve comprendere l’accertamento dei provvedimenti contro:
- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Le verifiche di cui sopra richiedono:
- un esame della documentazione disponibile
- il documento sulla valutazione dei rischi
- studi fatti attinenti alla prevenzione incendi;
- studi fatti riguardo l’analisi del rischio di fulminazione
- dichiarazioni di conformità dell’impianto elettrico
- planimetria completa di tutti gli ambienti interni, quando necessario anche di quelli esterni, con disegni intelligibili, completa delle destinazioni d’uso, e riportante l’ubicazione dei quadri elettrici e delle linee principali (montanti e dorsali) e secondarie. Non è necessario riportare i circuiti terminali (circuiti luce, prese a spina e dei piccoli utilizzatori) per i quali valgono i criteri generali di buona tecnica relativi alle condizioni di posa ed ai valori minimi delle sezioni;
- planimetria dell’impianto di terra e dei collegamenti equipotenziali con l’indicazione delle loro caratteristiche (materiali, forma e dimensioni). In casi particolari possono essere necessari anche disegni particolareggiati (ad esempio nei centri di elaborazione dati, cabine e stazioni elettriche, ecc.) dei nodi e/o l’indicazione degli eventuali altri sistemi utilizzati per la protezione contro i contatti indiretti.
- Schemi elettrici dei quadri
[nota i documenti mancanti devono essere rifatti]
- un esame a vista approfondito
L’esame approfondito è una operazione che può essere effettuata identifica tutti quei difetti (ad esempio errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.) che possono evidenziarsi soltanto usando attrezzi (ad esempio strumenti, utensili e scale).
- Prove strumentali
Al termine delle indagini qualora risultassero delle carenze si dovrà procedere con un progetto di adeguamento al quale dovrà seguire un intervento da parte di un’impresa d’impianti elettrici.
Terminate le indagini e aggiustate le eventuali anomalie si potrà procedere con l’emissione della dichiarazione di rispondenza (DIRI) o della dichiarazione di idoneità alla regola d’arte (DIRA).