Il «Vecchio approccio»

Ultima modifica: 01/08/2023

Il vecchio approccio rispecchiava la modalità tradizionale con cui le autorità nazionali formulavano la legislazione tecnica, entrando molto nel dettaglio, di solito motivate da una scarsa fiducia nel rigore degli operatori economici su questioni di sicurezza e sanità pubblica. Questo è lo spirito con il quale fu scritto il DPR 547/55: la prima legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia.

In certi settori (ad esempio la metrologia legale) questa tendenza ha portato le autorità pubbliche a rilasciare direttamente i certificati di conformità. L'unanimità richiesta in questo campo fino al 1986 ha notevolmente rallentato l'adozione della legislazione e il costante ricorso a questa tecnica in una serie di settori è spesso giustificato da ragioni di politica pubblica (ad esempio la legislazione sui prodotti alimentari) o da tradizioni e/o accordi internazionali che non si possono modificare unilateralmente (ad esempio la legislazione in campo automobilistico o, ancora una volta, quella sui prodotti alimentari).

Il primo tentativo di uscire da questa situazione si è verificato con l'adozione della direttiva 83/189/CEE, del 28 marzo 1983, che ha istituito una procedura d'informazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'intento di evitare la creazione di nuovi ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci, la cui eliminazione mediante il processo di armonizzazione richiederebbe molto tempo.

La causa della crema di Cassis di Digione

Un passo importante verso la libera circolazione delle merci è rappresentato dal caso della Crema di Cassis di Digione.

Nel 1976, l'azienda tedesca Rewe aveva richiesto il permesso di importare diversi liquori (tra cui il Cassis) per venderli nei propri supermercati in Germania. L'organo competente in materia, la Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, ente federale amministrativo delle acquaviti in Germania, comunicò all'impresa che non erano necessari permessi di importazione, ma aggiunse che il Cassis non poteva essere commercializzato in Germania, dato che il suo tenore alcolico (dal 15% al 20%) era inferiore al minimo prescritto dal diritto tedesco per i liquori (32%).

L'importatore, in disaccordo contro quanto comunicato dall'ente amministrativo, intraprese le vie legali, appellandosi ai principi di libertà di scambio all'interno della Comunità Europea (CEE). Venne chiamato ad intervenire il Tribunale di diritto finanziario dell'Assia.

La Corte di Giustizia considerò che il liquore in causa veniva prodotto conformemente alle norme legali di un paese comunitario, la Francia. Quindi la Corte sentenziò che quella restrizione imposta dallo stato equivaleva ad un ostacolo all'importazione come veniva liberalizzata nel senso dell'articolo 30 (e 34) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: porre limiti di gradazione alcolica, essendo equiparabile all'introduzione di una barriera doganale, è illecito. L'impresa vinse quindi nel giudizio a quo contro l'amministrazione tedesca.

La causa 120/78 «Cassis de Dijon», fornisce gli elementi principali per il riconoscimento reciproco, e i suoi effetti sono riassunti qui di seguito.

—  I prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in uno Stato membro in linea di principio dovrebbero circolare liberamente in tutta l'Unione se soddisfano livelli di protezione equivalenti a quelli imposti dallo Stato membro di destinazione.

—  In assenza di una normativa di armonizzazione dell'Unione, gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare sul loro territorio nel rispetto delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci (articoli da 34 a 36 TFUE).

—  Gli ostacoli alla libera circolazione risultanti da disparità tra le legislazioni nazionali possono essere accettati solo qualora le misure nazionali:

  • siano necessarie per rispondere ad esigenze imperative (ad esempio in materia di salute, sicurezza, protezione dei consumatori e tutela dell'ambiente);
  • perseguano uno scopo legittimo che giustifichi la deroga al principio della libera circolazione delle merci; e 
  • possano essere giustificate rispetto a tale scopo legittimo e siano proporzionate agli obiettivi prefissati.

Per favorire l'attuazione di questi principi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, nell'ambito del pacchetto merci 2008, il regolamento (CE) n. 764/2008, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE.