Vizi palesi e vizi occulti

Ultima modifica: 18/04/2023

IL DUBBIO: Se il datore di lavoro acquista un macchinario marcato CE, ha qualche responsabilità in caso di un incidente ad un lavoratore?

Vizio occulto e vizio palese sono due termini che non compaiono nel D.Lgs 81/08 ma si leggono nelle sentenze della Cassazione. Purtroppo ogni tanto accade che un datore di lavoro acquisti un macchinario o una linea di produzione marcata CE da un noto costruttore e leader nel suo settore e su tale macchinario un lavoratore subisca un infortunio. Il quesito al quale rispondere è il seguente, il datore di lavoro può appellarsi al fatto che il macchinario è marcato CE?

Considerazioni

Sono ormai innumerevoli le sentenze della Cassazione che evidenziano il fatto che in caso di vizi palesi presenti sul macchinario, la responsabilità in caso di infortunio ricada anche sul datore di lavoro. Un vizio palese è un “difettodel macchinario, come la mancanza di un riparo che copre un movimento pericoloso. Un vizio palese può dare luogo ad un infortunio.

Fate riferimento per esempio alla sentenza del 30 settembre 2008, n. 37060 – Macchine CE e Responsabilità, nella quale si scrive chiaramente che:

“[…] Norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della vittima, e responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, nulla rilevando la marchiatura “CE” che, come già osservato, non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza.

Dall’altro, che il vizio rilevato era chiaramente e facilmente percepibile dall’imputato che lo ha colposamente ignorato; donde l’affermazione di responsabilità per avere lo stesso introdotto nella sua azienda e messo a disposizione dei suoi dipendenti una macchina realizzata senza il rispetto delle norme antinfortunistiche.”

Oppure alla sentenza del 7 maggio 2010, n. 17610Il responsabile della sicurezza ha sempre l’onere di verificare la funzionalità ed il rispetto delle misure di sicurezza delle macchine indipendentemente dall’epoca del loro acquisto, nella quale si scrive chiaramente che:

“[…] Infondato è pure il secondo motivo relativo all’elemento soggettivo del reato. Sebbene non sia stata espressamente contestata la colpa in eligendo o in vigilando, il ricorrente, quale responsabile della sicurezza dell’azienda ove è avvenuto l’incidente, aveva comunque l’onere di verificare la funzionalità ed il rispetto delle misure di sicurezza delle macchine di cui l’azienda era dotata, indipendentemente dall’epoca del loro acquisto per ipotesi antecedente a quella di ingresso del responsabile stesso in società”.

E infine la sentenza del 23 Febbraio 2010 n. 7294 – Responsabilità del datore di lavoro acquirente di macchine sprovviste di dispositivi di sicurezza ma accompagnate dalla certificazione di conformità CE. Qui si legge che:

“[…] La Corte afferma che nella sentenza oggetto di ricorso appare chiaro “il percorso motivazionale che ha indotto i Giudici della Corte di Appello di Trento a ritenere che il grave infortunio si sia verificato a causa della condotta dell’imputato che avrebbe dovuto prendere tutte le iniziative possibili al fine di garantite agli addetti al macchinario utilizzato dalla persona offesa di lavorare in condizioni di sicurezza.

[…] I Giudici di merito hanno valutato il fatto che il C. aveva acquistato un prodotto marcato CE e munito della relativa certificazione di conformità, ma hanno correttamente affermato che non vi è automatismo tra la presenza di una dichiarazione di conformità CE del macchinario e l’esenzione di responsabilità da parte del datore di lavoro allorquando, come nella fattispecie di cui è processo, il “vizio” del macchinario, lungi dall’essere occulto e invisibile, era addirittura correttamente evidenziato nelle indicazioni fornite dal costruttore-venditore che richiamava l’attenzione del datore di lavoro-acquirente, con ciò mostrando una grande serietà, sulla possibilità, in considerazione delle caratteristiche strutturali del macchinario, del rischio, peraltro facilmente eliminabile, del verificarsi di eventi pericolosi.”

Conclusioni

Purtroppo il marchio CE apposto ad un macchinario nuovo, acquistato anche da un leader nazionale o internazionale del settore, in caso di incidente, non protegge il datore di lavoro se presenti Vizi Palesi. Consigliamo quindi ai datori di lavoro, specie nel caso di investimenti di una certa importanza, di chiedere al proprio consulente di fiducia di analizzare il macchinario per verificarne l’assenza diVizi Palesi”, riscontrabili come non conformità con la normativa armonizzata alla Direttiva Macchine.

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