"Visto e piaciuto"

Vendita di Macchinari usati

Ultima modifica: 03/03/2023

La frase "Visto e Piaciuto" si usa ancora oggi nelle fatture di acquisto di macchinari usati. Sta ad indicare che chi vende non si assume alcuna responsabilità sulla sicurezza del macchinario.

Il suo utilizzo è stato per così dire consolidato all'introduzione della prima direttiva macchine 98/37/CE con l'emissione del DPR 459 del 1996. All'interno di tale decreto vi era la "traduzione" del testo della Direttiva, la quale si applicava però a macchinari di nuova costruzione. Per tutti quelli che erano già in servizio, il legislatore ha pensato bene a introdurre l'Articolo 11, che così recitava:

Art. 11. – Norme finali e transitorie
l. Fatto salvo l'art, 1. comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegua, a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il 10 Aprile 2003 l’Italia viene condannata per inadempimento della direttiva Ue sulla sicurezza sul lavoro (Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 10.04.2003 n° C-65/01).

La Repubblica Italiana non ha adottato le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire nell'ordinamento interno taluni requisiti minimi vincolanti della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.

Oggi, l'articolo 70 del D.Lgs. 81/08 richiede che ogni "attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori" sia marcata CE (dotata dei Requisiti Essenziali) o risponda a tutti i Requisiti Minimi contenuti nell'Allegato V.

A chiarire ancora meglio il concetto che la Sicurezza dei lavoratori non è Databile viene in aiuto la Cassazione con l'emissione di sentenze quali la n. 26764 del 28 luglio 2006. Al suo interno si sancisce l'obbligo, da parte del datore di lavoro:

di verificare costantemente, anche con il passare del tempo, la rispondenza delle attrezzature di lavoro, rispetto all'epoca della loro produzione, ai requisiti previsti dalla legge in tema di sicurezza per i lavoratori (anche in conseguenza di innovazioni normative ed aggiornamenti tecnologici), fino al punto di non utilizzare l'attrezzo ove non sia possibile applicarvi apparati di protezione.

 

E' quindi chiaro che la frase "Visto e Piaciuto" non protegge chi vende un macchinario pericoloso. A scanso d'equivoci è anche chiaro che un macchinario usato non debba avere le sicurezza "d'origine" ma debba avere un livello di rischio minimo accettato dalla legge, ovvero deve essere conforme alla normativa tecnica armonizzata alla Direttiva Macchine.

 

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