Ultima modifica: 03/03/2023
Il RESS 1.2.1 della Direttiva macchine è qui di seguito riportato
[2006/42/CE] Allegato I – 1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:
- resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
- un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
- errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
- errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose.
Importante è il passaggio sull’avaria nell’hardware o nel software. Come fare per soddisfare un tale requisito? Ormai, tutti gli “addetti ai lavori” sanno che un modo per soddisfare tale requisito è la conformità con una delle due norme armonizzate alla Direttiva Macchine: EN IEC 62061 o EN ISO 13849-1.
Quando si affronta la messa in sicurezza di macchinari immessi sul mercato prima del 1996, il riferimento sono i Requisiti Minimi (chiamati “Generali”) contenuti nell’allegato V del TUSL D. Lgs. 81/2008. Ecco il passaggio importante:
[TUSL D. Lgs. 81/2008 ] Articolo 70 – Requisiti di sicurezza
[…] 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.
Nell’allegato V vi sono dei requisiti minimi che sono in realtà molto simili a quelli essenziali della Direttiva Macchine. Riportiamo qui di seguito quello che fa riferimento alla “robustezza” dei sistemi di comando:
[TUSL D. Lgs. 81/2008 ] – Allegato V – 2. Sistemi e dispositivi di comando
2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell’ambito dell’uso progettato dell’attrezzatura.
Il problema di fondo è che non vi sono norme tecniche applicabili ai macchinari che ricadono esclusivamente sotto il D. Lgs. 81! A questo punto cosa fare? O si va “a sentimento” o si fa riferimento alla normativa tecnica (armonizzata). Riteniamo la seconda strada quella corretta da percorrere. Anche perché l’Articolo 18 contiene il seguente passaggio:
[TUSL D. Lgs. 81/2008 ] Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[…] z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
Ma la regola dell’arte o stato di evoluzione della tecnica è contenuto nelle norme tecniche, che in più sono anche armonizzate alla Direttiva Macchine. Parliamo quindi delle due norme prima citate per la Sicurezza Funzionale.
Starà poi al Datore di lavoro capire le implicazioni di una tale conformità e decidere come procedere, anche con il supporto di un consulente che è cosciente di applicare una regola dell’arte di oggi ad un macchinario piuttosto datato.
La conclusione è che, per soddisfare il requisito 2.1 dell’allegato V non basta attivare il pulsante d’emergenza o aprire un portello e appurare che il macchinario, o parte di esso, si arresta.