LA SICUREZZA NON È DATABILE

Ultima modifica: 04/11/2023

IL DUBBIO

Uno dei dubbi che vediamo ricorrere spesso è se i datori di lavoro sono tenuti ad aggiornare alla normativa di sicurezza, un macchinario acquistato marcato CE.

 

CONSIDERAZIONI

La responsabilità del fabbricante della macchina è di fare in modo che sia conforme ai requisiti legislativi applicabili al momento della sua immissione sul mercato o della sua messa in servizio. Sarà poi compito dell’utilizzatore della macchina mantenere in efficienza ed aggiornare, in funzione dell’evoluzione dello stato dell’arte in materia, le misure di sicurezza adottate sulla macchina.

In sostanza, anche se un macchinario è CE acquistato per esempio nel 2000 e la normativa sulla sicurezza (macchinari) è cambiata, è responsabilità del datore di lavoro aggiornare il macchinario alla nuova normativa.
È chiaro che la cosa è pesante per il datore di lavoro, purtroppo questo è come la pensa il legislatore. Vediamolo con alcuni riferimenti:

  1. Gli interventi effettuati sulle macchine dall’utilizzatore per migliorare le misure di sicurezza e/o per aggiornarle allo stato dell’arte non richiedono una nuova marcatura CE della macchina. (D.Lgs 81/08 art 71 comma 5)

5. “Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”. 

Questo significa che le modifiche atte a migliorare le condizioni generali di sicurezza della macchina non implicano alcuna rimarcatura.

  1. Di seguito si riporta quanto indicato nel D.Lgs 81/08 agli Art. 29, 18 e 71 per cercare di chiarire meglio quali siano gli obblighi del datore di lavoro relativamente alle macchine e attrezzature messe a disposizione dei lavoratori: 

D.Lgs 81/08 Articolo 29:
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 

D.Lgs 81/08 Articolo 18:
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […]
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

D.Lgs 81/08 Articolo 71:
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:[…]
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

  1.  C’è infine un articolo del codice civile che sancisce:

Art. 2087 codice civile: Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CONCLUSIONI

Il legislatore ritiene che il datore di lavoro sia tenuto al controllo e all’aggiornamento delle misure e dei dispositivi di sicurezza in relazione al grado di evoluzione della tecnica ovvero allo stato dell’arte. Quindi è a suo carico il gap tecnologico da coprire con miglioramenti tecnici, organizzativi, procedurali e comportamentali.

In sostanza, le macchine devono essere sicure al momento della scelta e messa a disposizione dei lavoratori e devono rimanere sicure nel tempo.