4.4 - Distanze di sicurezza: Accesso del corpo

La Norma EN ISO 13857 e la distanza di sicurezza per l'accesso del corpo

Ultima modifica: 25/07/2023

Nella nuova versione della Norma sono state chiarite le distanze massime per ritenere accettabile il rischio di accesso della persona all’interno dell’area protetta (Safeguarded Area).
Le due misure importanti sono le seguenti:

  • 180 mm è la dimensione massima di una fessura verticale utile ad impedire che una persona possa avere accesso alla zona pericolosa;
  • 240 mm è la dimensione massima di un’apertura quadrata o circolare utile ad impedire che una persona possa avere accesso alla zona pericolosa;

Inoltre, viene trattato rischio di scavalcamento della protezione stabilendo che:

  • Un'altezza di 1 400 mm è sufficiente per ritenere il suo scavalco un comportamento scorretto e non ragionevolmente prevedibile. Questo limite è importante, dato che una persona può anche scavalcare una barriera alta 2 m o anche più. E' quindi importante sapere che la normativa tecnica armonizzata ritiene 1,4 m sufficiente a segregare un'area. Da tenere presente che alcune norme di tipo C innalzano tale limite.
  • Altezze inferiori a 1400 mm richiedono misure di riduzione del rischio addizionali. 

Ecco il passaggio normativo:

[ISO 13857: 2019] 4.4 Consideration of whole body access
Protective structures with slot openings with e > 180 mm and square or round openings with e > 240 mm (see 4.2.4.1) shall not be used without additional protective measures since they can allow whole body access.
Protective structures less than 1 400 mm in height, according to Table 2, shall not be used without additional protective measures.

Il dubbio è quali misure di protezione addizionale possono essere utilizzate? Iniziamo con la definizione di cos'è una misura di protezione:

[ISO 12100: 2010] 3 Terms and definitions 
3.19 Protective Measure. Measure intended to achieve risk reduction, implemented 
by the designer (inherently safe design, safeguarding and complementary protective measures, information for use) and/or 
by the user (organization: safe working procedures, supervision, permit-to-work systems; provision anduse of additional safeguards; use of personal protective equipment; training)

Un cartello che vieta lo scavalco di una barriera alta 1,4 m è quindi una "Protective Measure". Questo però non vuol dire che è possibile sistematicamente usare barriere alte meno di 1,4 m e mettere il cartello "Vietato scavalcare". Va fatta una sincera e genuina analisi dl rischio, analizzando tutte le possibilità e lasciando il cartello come "ultima spiaggia". Per esempio in una linea di trasporto billette di grandi dimensioni, nella quale la catenaria che le muove è alta 1 m, non si riesce a installare una barriera alta 1,4 m, dato che le barre non riuscirebbero più ad uscire. E' possibile però, per esempio, installare una barriera ottica dotata di muting, che lascia uscire le barre e impedisce l'ingresso di una persona.  

In ogni caso, la norma ritiene che le strutture alte meno di 1 000 mm non siano idonee a limitare l'accesso. In altri termini, meno di 1m con cartello non è consentito in ogni caso.

[ISO 13857:2019] Note b to Table 1 and Table 2: 
Protective structures less than 1 000 mm in height are not included because they do not sufficiently restrict movement of the body.