Ultima modifica: 07/01/2026
È stata pubblicata a Ottobre 2025 la sesta edizione della norma CEI 11-27, le cui prescrizioni vanno seguite per ridurre il rischio di arco elettrico e contatti diretti durante la manutenzione su quadri e impianti elettrici.
Ecco le principali novità:
- Sono stati definiti nuovi nomi per le persone coinvolte in un lavoro con rischio elettrico.
- Si danno criteri per stimare la distanza di sicurezza nei lavori in prossimità e “non elettrici”.
- È stato aggiunto l’allegato I, il quale richiede per esempio la registrazione dei “Near Miss”. [CEI 11-27: 2021] 4.15.5 Requisiti formativi minimi per PES e PAV
È la norma che si applica alla manutenzione in sicurezza di quadri e impianti elettrici, eserciti a qualunque livello di tensione e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.
Questa Norma fornisce i comportamenti che i manutentori devono seguire per svolgere l’attività con rischio elettrico in sicurezza e dovrebbe essere recepita nelle procedure di lavoro dell’azione per la gestione del rischio elettrico.
La Norma si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati.
La presente Norma non si applica ai lavori sotto tensione (a contatto) su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15.
I Livelli di Competenza
La norma identifica 3 Livelli di competenze tecniche:
1. PES o Persona Esperta: È la persona che ha più competenze a livello di gestione operativa del rischio elettrico. Il PES ha una conoscenza approfondita della normativa sulla sicurezza elettrica ed inoltre ha autonomia di pianificazione ed esecuzione
[CEI 11-27: 2025] 3.Termini e definizioni
3.2.6 Persona Esperta in ambito elettrico (PES). Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.NOTA: L’aggettivo “esperta” è limitata al campo di applicazione della presente Norma e della CEI EN 50110-1. Nella presente Norma, pur non esplicitandolo, l’attribuzione di PES non è afferente al solo personale operativo, ma anche al personale tecnico che viene coinvolto nel processo realizzativo e organizzativo di lavori elettrici.
2. PAV o Persona Avvertita: Il PAV ha una discreta conoscenza della normativa sulla sicurezza elettrica ed è dotato di capacità di esecuzione di un lavoro con rischio elettrico, su istruzioni e indicazioni del PES.
[CEI 11-27: 2025] 3. Termini e definizioni
3.2.7 Persona Avvertita in ambito elettrico (PAV). Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.NOTA: L’aggettivo “avvertita” è limitata al campo di applicazione della presente Norma e della CEI EN 50110-1. Nella presente Norma, pur non esplicitandolo l’attribuzione di PAV non è afferente al solo personale operativo, ma anche al personale tecnico che viene coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici.
3. PEC o Persona Comune: sono tutti i dipendenti di un’azienda che non hanno conoscenza alcuna del rischio elettrico. Sono tutti i dipendenti che non sono riconosciuti come PES o PAV.
[CEI 11-27: 2021] 3. Termini e definizioni
3.2.8 Persona Comune (PEC). Persona che non è esperta e non è avvertita.
Le figure professionali
La norma identifica 4 Ruoli operativi.
1. GI o Gestore dell’Impianto elettrico. È la persona responsabile degli impianti elettrici durante il loro normale esercizio (7 giorni / 24 ore).
Inoltre, come gestore dell’impianto elettrico durante il normale esercizio, può pianificare e programmare i lavori. Il GI può non essere né PES né PAV, a patto che non svolga mai né il ruolo dell’RI né quello dell’RL.
Se invece il GI coincide con il RI, deve essere necessariamente una PES.
Da regole generali per la sicurezza, come per esempio limitare l’accesso ad aree con rischio elettrico.
[CEI 11-27: 2025] 3. Termini e definizioni
3.2.1 Gestore dell’impianto elettrico (GI). Persona delegata che ha la responsabilità complessiva di un impianto elettrico, per garantirne l’esercizio in sicurezza, mediante la definizione di regole e l’organizzazione o le strutture.
NOTA 1 Il GI può essere il proprietario, il datore di lavoro, il titolare, un delegato, anche esterno all’ azienda che ha il potere e l’autonomia di attuare gli interventi di manutenzione necessari.
NOTA 2 Per reti o impianti elettrici di grandi dimensioni può essere individuato un GI per specifiche porzioni di rete, che può avvalersi del supporto di Unità organizzative, con la possibilità di delegare attività specifiche relative a parti d’impianto e/o per periodi limitati e definiti (per es.: impianti per la produzione di energia elettrica, trasformazione e/o cabine di smistamento, ecc.) mediante documentazione scritta
Si chiarisce inoltre che il GI può essere il proprietario, l’utilizzatore o una persona designata, che normalmente ha il compito di redigere la pianificazione della manutenzione. Normalmente è il responsabile elettrico o della manutenzione dell’azienda.
2. RI o Responsabile Impianto: È la persona preposta alla messa in sicurezza dell’impianto. Una volta terminato il suo lavoro, passa «il testimone» al Responsabile dei lavori (RL).
[CEI 11-27: 2025] 3. Termini e definizioni
3.2.2 Persona delegata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa (Responsabile dell’Impianto – RI). Persona delegata, che ha la responsabilità dell’esercizio in sicurezza dell’impianto elettrico durante lo svolgimento delle attività lavorative con rischio elettrico.
NOTA Il RI, che deve essere PES, è sempre individuato, in occasione di un lavoro su un impianto elettrico, dal GI. Le figure di GI, RI e RL possono coincidere del tutto o parzialmente o essere in qualsiasi combinazione se ne hanno le competenze. Nei lavori complessi ed in aziende organizzate e strutturate, alcuni compiti del RI possono essere delegati ad altri; in tal caso le responsabilità saranno individuate nelle diverse persone che assolvono tale incarico. Nel prosieguo, per brevità, si farà sempre riferimento al RI e al RL.
L’RI deve essere PES ed “nasce” in occasione di un lavoro con rischio elettrico. Nei lavori complessi ed in aziende articolate, alcuni compiti dell’RI possono essere delegati o affidati ad altri; in tal caso le responsabilità saranno individuate nelle diverse persone che assolvono tale incarico. Si noti, peraltro, che nelle imprese con strutture semplici, le figure di GI, RI e RL possono coincidere del tutto o parzialmente o essere in qualsiasi combinazione.
3. GL: È il capo dell’RL. Mentre la figura GI è presente anche nella CEI EN 50110-1, la figura GL è presente soltanto nella CEI 11-27, per tener conto delle Società strutturate e/o di grandi dimensioni che hanno uno staff responsabile della progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici e hanno anche il compito di condurre le relative analisi del rischio.
[CEI 11-27: 2025] 3. Termini e definizioni
3.2.3 Gestore programmazione lavoro (GL). Persona che programma e organizza le attività lavorative con rischio elettrico prima del loro inizio, che individua o ricopre il ruolo di Responsabile del Lavoro.
NOTA 1 Il ruolo di GL è sempre presente e può essere ricoperto dalla stessa persona che copre il ruolo di RL.
Per evitare fraintendimenti, si deve tener presente che GI e GL sono state introdotte nella CEI 11-27 per tener conto che nelle aziende/società organizzate e strutturate (ad es. di medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale. Quest’ultimo può essere formato da personale appartenente a più comparti e che viene coinvolto per le più svariate ragioni in relazione al mansionario aziendale e/o alle responsabilità assegnate.
Per le aziende con minore struttura o per gli artigiani o per micro aziende, la figura del GI è sempre presente in quanto proprietaria dell’impianto elettrico, mentre le figure di GL, di RI, e di RL possono essere distinte o possono coincidere in un’unica Persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie (PES).
4. RL: È la persona che completa la messa in sicurezza dell’impianto. È colui che riceve il testimone dall’RI e ne completa il lavoro. Una volta terminato, passa il testimone al Lavoratore (L), il quale li eseguirà in sicurezza.
[CEI 11-27: 2025] 3. Termini e definizioni
3.2.4 Persona responsabile del lavoro (RL). Persona delegata dal GL, quando non coincidente con il RL, che è stata incaricata di gestire le attività e garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori con rischio elettrico sul luogo di lavoro.
NOTA 1 il RL può svolgere in prima persona le attività lavorative, o non svolgerle, in base alla tipologia di supervisione a cui deve rispondere.
NOTA 2 L’ RL, che deve essere PES, deve essere sempre presente sul luogo di lavoro, per tutta la durata dell’attività lavorativa.
L’RL può anche essere colui che esegue i lavori: per esempio la pulizia di un trasformatore MT / BT. In tal caso è importante avere bene in mente la regola dei “cappelli”: il manutentore che esegue tale attività, prima si mette il cappello dell’RL e termina la messa in sicurezza, se necessario; fatto questo, si toglie il cappello dell’RL e si mette quello di colui che deve fare la manutenzione al trasformatore (L).
5. Il Lavoratore (L). La sua definizione è una delle novità nell’edizione del 2025 della CEI 11-27. Un volta messo in sicurezza l’impianto, il Lavoratore esegue le attività di Manutenzione previste nelle schede di Manutenzione. Se il lavoratore vede pericoli, deve smettere immediatamente l’attività e riportare la situazione al RL.
[CEI 11-27: 2025] 3. Termini e definizioni
3.2.5 Lavoratore (L). Persona che fisicamente svolge l’attività lavorativa con rischio elettrico.
NOTA 1 – In base alla tipologia di supervisione, il ruolo di Lavoratore può essere svolto anche dal RL.