La nuova edizione CEI 11-27

Ultima modifica: 03/11/2023

È stata pubblicata a Ottobre 2021 la quinta edizione della norma CEI 11-27, le cui prescrizioni vanno seguite per ridurre il rischio di arco elettrico e contatti diretti durante la manutenzione su quadri e impianti.

Ecco le principali novità:

  • È stata finalmente chiarito il ruolo del Responsabile Impianto o RI: il ruolo nasce quando inizia la specifica attività con rischio elettrico (per esempio, la manutenzione annuale all’interno di una cabina elettrica) e termina quando l’attività si conclude. In altri termini, l’RI è un operativo ed è il Preposto di Fatto durante un’attività con rischio elettrico. È lui che va davanti ad un giudice in caso di incidente durante un’attività con rischio elettrico che gli è stata assegnata.
  • Sono state inserite diverse note che chiariscono i vari aspetti della norma.
  • È stato aggiunto l’allegato H, il quale fornisce i seguenti esempi applicativi, per chiarire i vari ruoli e le loro responsabilità:

H.1: Esempio dei livelli di responsabilità

H.2: Esempio applicativo di lavoro sotto tensione

H.3: Condizioni atmosferiche che fanno parte delle condizioni ambientali da valutare

H.4: Protezione dal fuoco – Provvedimenti antincendio

H.5: Luogo di lavoro che presenta rischi di esplosione

H.6: Pericolo dell’arco elettrico. Si continua a non fare riferimento, neppure in bibliografia all’approccio NFPA 70E, che riteniamo valido anche in Italia.

H.7: Attività per la gestione dell’emergenza

  • Infine è stato indicato che entro cinque anni dalla prima formazione completa (normalmente 16 ore) debba essere fatto un aggiornamento di almeno 4 ore.

[CEI 11-27: 2021] 4.15.5 Requisiti formativi minimi per PES e PAV
La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti.

È la norma che si applica alla manutenzione in sicurezza di quadri e impianti elettrici, eserciti a qualunque livello di tensione e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica.

Questa Norma fornisce i comportamenti che i manutentori devono seguire per svolgere l’attività con rischio elettrico in sicurezza e dovrebbe essere recepita nelle procedure di lavoro dell’azione per la gestione del rischio elettrico.

La Norma si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati.

La presente Norma non si applica ai lavori sotto tensione (a contatto) su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15.

I Livelli di Competenza

La norma identifica 3 Livelli di competenze tecniche:

1. PES o Persona Esperta: È la persona che ha più competenze a livello di gestione operativa del rischio elettrico. Il PES ha una conoscenza approfondita della normativa sulla sicurezza elettrica ed inoltre ha autonomia di pianificazione ed esecuzione

[CEI 11-27: 2021] 3. Termini e definizioni
3.2.5 Persona Esperta in ambito elettrico (PES). Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

 

2. PAV o Persona Avvertita: Il PAV ha una discreta conoscenza della normativa sulla sicurezza elettrica ed è dotato di capacità di esecuzione di un lavoro con rischio elettrico, su istruzioni e indicazioni del PES.

[CEI 11-27: 2021] 3. Termini e definizioni
3.2.6 Persona Avvertita in ambito elettrico (PAV). Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare

 

3. PEC o Persona Comune: sono tutti i dipendenti di un’azienda che non hanno conoscenza alcuna del rischio elettrico. Sono tutti i dipendenti che non sono riconosciuti come PES o PAV.

[CEI 11-27: 2021] 3. Termini e definizioni
3.2.7 Persona Comune (PEC). Persona che non è esperta e non è avvertita.

Le figure professionali

La norma identifica 4 Ruoli operativi.

1. URI: È la persona responsabile degli impianti elettrici durante il loro norma esercizio (7 giorni / 24 ore). L’URI può non essere né PES né PAV, a patto che non svolga mai né il ruolo dell’RI né quello del PL.

[CEI 11-27: 2021] 3. Termini e definizioni
3.2.1 Unità responsabile di un impianto elettrico (URI)

Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Tali responsabilità rimangono di fatto in capo al responsabile dell’Unità.

Per grandi impianti elettrici complessi o per grandi reti elettriche, si può individuare una Unità responsabile di tutti gli impianti elettrici con la possibilità di delegare a singole persone compiti di responsabilità di parti d’impianto anche per periodi limitati e definiti (es. impianti per la produzione di energia elettrica, trasformazione e/o cabine di smistamento, ecc.) mediante documentazione scritta.

Si chiarisce inoltre che l’URI può essere il proprietario, l’utilizzatore o una persona designata. che normalmente ha il compito di redigere la pianificazione della manutenzione. Normalmente è il responsabile elettrico o della manutenzione dell’azienda.

 

2. RIÈ la persona preposta alla messa in sicurezza dell’impianto. Una volta terminato il suo lavoro, passa «il testimone» al Preposto ai lavori.

[CEI 11-27: 2021] 3. Termini e definizioni
3.2.2 Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa  (Responsabile dell’impianto – RI)

Persona responsabile, durante l’attività di lavoro, della sicurezza dell’impianto elettrico. Tale persona può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di URI e PL se ne ha le competenze.

Si chiarisce anche nella nuova edizione della norma che il RI deve essere PES ed “nasce” in occasione di un lavoro su un impianto elettrico. Nei lavori complessi ed in aziende articolate, alcuni compiti del RI possono essere delegati affidati ad altri; in tal caso le responsabilità saranno individuate nelle diverse persone che assolvono tale incarico. Si noti, peraltro, che nelle imprese con strutture semplici, le figure di URL, RI e PL possono coincidere del tutto o parzialmente o essere in qualsiasi combinazione.

 

3. URL: È il capo del PL. Mentre la figura URI è presente anche nella CEI EN 50110-1, la figura URL è presente soltanto nella CEI 11-27 per tener conto delle Società strutturate e/o di grandi dimensioni che hanno uno staff responsabile della progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici e hanno anche il compito di condurre le relative analisi del rischio.

[CEI 11-27: 2021] 3. Termini e definizioni
3.2.3 Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)

Unità (o Persona) cui è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità.

Per evitare fraintendimenti, si deve tener presente che URI e URL sono state introdotte nella CEI 11-27 per tener conto che nelle aziende/società organizzate e strutturate (ad es. di medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale. Quest’ultimo può essere formato da personale appartenente a più comparti e che viene coinvolto per le più svariate ragioni in relazione al mansionario aziendale e/o alle responsabilità assegnate.

Per le aziende con minore struttura o per gli artigiani o per micro aziende, la figura URI è sempre presente in quanto proprietaria dell’impianto elettrico, mentre le figure di URL, di RI, e di PL possono essere distinte o possono coincidere in un’unica Persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie.

La CEI 11-27, prescindendo dalla reale organizzazione aziendale e dalle relative dimensioni, fa riferimento soltanto al RI e al PL. Per questo motivo, assumono importanza le definizioni qui riportate, in quanto rendono possibile l’esplicito  abbinamento del personale alla URI o alla URL, oppure al RI o al PL.

 

4. PL: È la persona che completa la messa in sicurezza dell’impianto. È colui che riceve il testimone dall’RI e ne completa il lavoro. Una volta terminato, passa il testimone all’addetto ai lavori, il quale li eseguirà in sicurezza.

[CEI 11-27: 2021] 3. Termini e definizioni
3.2.4 Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL)

Persona designata dalla URL alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro.

Il PL può anche essere colui che esegue i lavori: per esempio la pulizia di un trasformatore MT / BT. In tal caso è importante avere bene in mente la regola dei “cappelli”: il manutentore che esegue tale attività, prima si mette il cappello del PL e termina la messa in sicurezza, se necessario; fatto questo, si toglie il cappello del PL e si mette quello di colui che deve fare la manutenzione al trasformatore.

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