Immissione sul mercato e successive modifiche

Ultima modifica: 03/03/2023

Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

(Articolo 1, comma 3 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459).

Le macchine immesse sul mercato prima del 21/09/1996, devono rispettare i requisiti generali di sicurezza riportati nell’Allegato V del D.Lgs.81/2008, secondo quanto prescritto dall’Articolo 70 comma 2 del D.Lgs.81/2008.

Le macchine immesse sul mercato in Italia dopo il 21/09/1996, data di entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (normativa di recepimento della prima Direttiva 98/37/CE denominata “Direttiva Macchine”), devono essere conformi ai requisiti di sicurezza applicabili alla macchina, all’atto dell’immissione sul mercato.

Ad oggi, le macchine immesse sul mercato in Italia dopo il 06/03/2010, data di entrata in vigore del D.Lgs del 27 gennaio 2010 n. 17, devono essere conformi alle prescrizioni riportate nella seconda edizione della "Direttiva Macchine", la Direttiva Europea 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs 17.Tale Direttiva ha mantenuto l'obbligo di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili al macchinario, all'atto dell'immissione sul mercato.

L’effettiva conformità o meno della macchina alle Direttive di riferimento che ne consentono la marcatura CE, spetta al fabbricante o al suo mandatario che immette la macchina sul mercato.
Tuttavia, tra gli obblighi del Datore di lavoro vi è quello di mettere a disposizione dei lavoratori delle macchine conformi al sopra citato art. 70 del D.Lgs. 81/2008 e quindi quello di mettere a disposizione dei lavoratori, macchine e attrezzature di lavoro sicure che siano effettivamente conformi e non che siano semplicemente marcate CE, individuando le eventuali non conformità o carenze attraverso una specifica valutazione dei rischi delle macchine. Un semplice esame visivo generale e di verifica della presenza della targa di identificazione della marcatura CE non è garanzia di assoluta sicurezza della macchina. Dunque, prima di metterle a disposizione dei lavoratori, il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare una verifica del livello di sicurezza delle macchine al fine di poterne garantire un utilizzo sicuro da parte degli operatori (Verifica dei vizi palesi).

Macchinari immessi nel mercato prima del 1996

Le macchine costruite prima del 1996 ricadono sotto l'articolo 70 del D.Lgs 81/08, comma 2:

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V

Articolo 70, comma 2 – D.Lgs 81/08

Queste macchine richiedono, quindi, un attestato di conformità ai requisiti dell'Allegato V.

Modifiche per la SICUREZZA

Qualora la macchina dovesse subire modifiche volte al miglioramento dello stato di sicurezza, sarà necessario aggiornare la relazione che dimostra la conformià ai requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V.

Infatti, all'articolo 71 del D. Lgs 81/08 si legge:

Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459(N), per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

Articolo 71, comma 5 – D.Lgs 81/08

Modifiche SOSTANZIALI

Qualora, invece, venissero praticate modifiche sostanziali, ossia interventi che vanno oltre alla straordinaria e ordinaria manutenzione, oppure le macchine dovessero essere utilizzate secondo un utilizzo non previsto dal fabbricante iniziale, sarà necessaria una marcatura CE in qualità di nuova immissione sul mercato, ai sensi dell'Articolo 70, comma 5 del D.Lgs 81/08, in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Macchine immesse nel mercato dopo il 1996

Le macchine costruite dopo il 1996 devono rispettare la Direttiva Macchine.

In particolare nell'Articolo 5 della Direttiva Macchine troviamo scritto:

1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi
dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 5, comma 1 – Direttiva Macchine 2006/42/CE

Prima di metterle a disposizione dei lavoratori, il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare una verifica dei cosiddetti Vizi Palesi.

Modifiche per la SICUREZZA

Se la macchina dovesse subire modifiche per il miglioramento dei requisiti di sicurezza, sarà sufficiente redigere una relazione per evidenziare che le modifiche effettuate "non sono sostanziali". Non è necessario marcare nuovamente CE il macchinario, come indicato nell'Articolo 71, comma 5 del D.Lgs 81/08.

Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459(N), per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano come nuova immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

Articolo 71, comma 5 – D.Lgs 81/08

Modifiche SOSTANZIALI

Come per le macchine antecedenti al 1996, anche in questo caso, le modifiche sostanziali richiedono una nuova immissione sul mercato e quindi implicano una nuova marcatura CE.

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