Può un datore di lavoro marcare CE un macchinario o una linea di produzione?

Ultima modifica: 29/09/2023

IL DUBBIO:

Nel mondo ideale, i macchinari e le linee di produzione sono progettati, fabbricati, installati, messi in funzione e, infine, marcati CE dal fabbricante. Ogni volta che è necessaria una modifica, il datore di lavoro chiede al fabbricante originale di fare la modifica in modo che il marchio CE originale rimanga valido.

Nel mondo reale, la linea di produzione marcata CE è soggetta a diverse modifiche, effettuate da entità diverse. In seguito alle modifiche eseguite da terze parti, il fabbricante originale raramente considererebbe la sua marcatura CE ancora valida. Il problema ora è che il datore di lavoro non può utilizzare il macchinario, poiché la marcatura CE di quest’ultimo non è più valida. Deve essere quindi formalizzata una nuova marcatura CE affinché sia garantito che il macchinario è sicuro.

Il datore di lavoro attento o il nuovo direttore di produzione diligente chiederebbe a una società di consulenza di fiducia di eseguire una valutazione dei rischi al fine di evidenziare le possibili criticità durante il funzionamento o legate alle operazioni di manutenzione. L’analisi può essere approfondita, con riferimento alle norme di tipo C, ma anche di tipo B come la EN 60204-1 o la EN 62061. In seguito all’analisi si possono aggiungere protezioni o dispositivi di protezione, anche con l’aiuto di aziende esterne. Alla fine, la linea di produzione è considerata sicura e può decidere di marcarla CE. Il motivo per cui è il datore di lavoro a marcare la linea, è che difficilmente troverebbe un fabbricante disposto a marcare CE un macchinario che non ha realizzato e di cui non conosce i rischi. Il dubbio è se un datore di lavoro è autorizzato a farlo e se quel marchio CE è vero o un falso?

 

1° CONSIDERAZIONE: 

Il mondo della Direttiva Macchine è “curioso” perché non è “matematico”: alcuni aspetti non sono chiaramente definiti e, quindi, sono soggetti a interpretazioni. Un’interpretazione giunge alla conclusione che la marcatura CE fatta dal datore di lavoro è falsa perché solo un produttore può marcare CE una linea di produzione. Questa posizione deriva dalla puntuale citazione del regolamento 765/2008: che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Ecco cosa dice il regolamento nella definizione di Fabbricante:

[Regolamento 765/2008] – Articolo 2 – Definizioni

3. Per “fabbricante” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il suo nome o marchio;

Poiché il datore di lavoro non ha fabbricato la linea di produzione, o il macchinario che ha modificato per migliorarne la sicurezza, la marcatura CE a suo nome è falsa.

 

2° CONSIDERAZIONE: 

Non siamo d’accordo con questa posizione. Qui di seguito il nostro punto di vista. Non abbiamo bisogno di fare riferimento a questo regolamento per trovare una definizione di fabbricante. La Direttiva Macchine fornisce la seguente.

[Direttiva 2006/42/CE] – Articolo 2 – Definizioni

«fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;

Dalla sua definizione sembra che un fabbricante non debba necessariamente aver fisicamente progettato, fabbricato, installato e messo in funzione il prodotto. La guida ufficiale della direttiva macchine ci aiuta ulteriormente.

[Guida MD Edizione 2.2] – §79 Chi è il fabbricante?

Un fabbricante può essere una persona fisica o giuridica, cioè un individuo o un’entità come una società o un’associazione. Il processo di progettazione e costruzione di una macchina o di una quasi-macchina può coinvolgere più individui o società, ma uno di essi deve assumersi la responsabilità, in quanto fabbricante, della conformità della macchina o della quasi-macchina alla direttiva. Tuttavia, il termine fabbricante in questa direttiva può applicarsi anche ad altre persone che hanno la responsabilità della valutazione della conformità e della marcatura CE – vedi §81: commenti sull’articolo 2 (i).

Alla fine dello stesso paragrafo, si legge quanto segue:

[Guida MD Edizione 2.2] – §79 Chi è il fabbricante?

[…] Di solito, gli elementi che costituiscono un insieme di macchine sono forniti da diversi fabbricanti, tuttavia, un solo soggetto dovrà assumersi la responsabilità della conformità dell’insieme nel suo complesso. Tale responsabilità può essere assunta dal fabbricante di una o più unità che costituiscono l’insieme, da un’impresa in appalto o dall’utilizzatore. Se un utilizzatore fabbrica un insieme di macchine per uso proprio, è considerato come il fabbricante dell’insieme.

Da tutto ciò è chiaro che la persona che marca CE un macchinario, o una linea di produzione, non deve necessariamente avere un dipartimento di progettazione o di ingegneria. Nel caso di un utilizzatore (datore di lavoro), egli non ha nessuno dei precedenti dipartimenti ed è ancora autorizzato a marcare CE la linea.

La nostra conclusione, quindi, è che un datore di lavoro può marcare CE una linea di produzione installata da diversi fabbricanti. Può anche marcare CE una linea di produzione modificata per migliorarne la sicurezza.

Tuttavia, deve seguire gli obblighi di cui all’articolo 5 della direttiva macchine!

[Direttiva 2006/42/CE] Articolo 5 – Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Prima dell’immissione sul mercato e/o della messa in servizio della macchina, il fabbricante o il suo mandatario

a) assicurarsi che essa soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I

b) si assicura che sia disponibile il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A

c) fornire, in particolare, le informazioni necessarie, come le istruzioni;

d) svolgere le procedure appropriate per la valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12;

e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A e si assicura che accompagni la macchina;

f) apporre la marcatura CE ai sensi dell’articolo 16.

In altri termini, prima della marcatura CE, l’utilizzatore deve fare una valutazione approfondita dei rischi, per la quale ha bisogno di competenze, che non spettano solo al fabbricante originale.

[Guida MD Edizione 2.2] – §105 Mezzi per accettare la conformità delle macchine

[…] I mezzi possono includere, ad esempio, il personale qualificato necessario che abbia conoscenza sia della Direttiva Macchine che delle norme pertinenti, l’accesso alle informazioni necessarie, la competenza e l’attrezzatura necessaria per effettuare i necessari controlli di progettazione, i calcoli, le misure, le prove funzionali, le prove di resistenza, le ispezioni visive e i controlli delle informazioni e delle istruzioni per garantire la conformità della macchina ai pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza. Quando la macchina è progettata e costruita in base a norme armonizzate, le norme normalmente specificano i mezzi da utilizzare per verificare la conformità della macchina alle loro specifiche. In questo caso è necessario l’accesso alle norme pertinenti.

 

3° CONSIDERAZIONE:

Il Nuovo Regolamento Macchine conferma tale approccio dando una diversa definizione di Fabbricante, in linea con la definizione che è sempre stata nella Guida Blu.

[REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 – Maggio 2023] – Articolo 3 – Definizioni

18) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che:

a) fabbrichi prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento o che faccia progettare o fabbricare tali prodotti e li commercializzi con il proprio nome o con il proprio marchio; oppure
b) fabbrichi prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e li metta in servizio per uso proprio;

Tale definizione è ora in linea con quanto affermato nella Guida Blu.

[Guida blu – 2022] – 3. GLI ATTORI DELLA FILIERA DEL PRODOTTO E I LORO OBBLIGHI

3.1. Produttore
— Il fabbricante è qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica o fa progettare o fabbricare un prodotto e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio.

 

CONCLUSIONE: 

Un utilizzatore o un datore di lavoro ha tutte le credenziali per marcare CE una macchina o una linea di produzione, a condizione che abbia le competenze per eseguire una approfondita analisi dei rischi, che si basi il più possibile sulle norme armonizzate alla Direttiva Macchine. In tal caso, la dichiarazione di conformità CE che firma è reale e ufficiale. È pur vero che, se il datore di lavoro si limita ad un’analisi approssimativa e firma una dichiarazione di conformità, quel documento, che sancisce la sicurezza della linea di produzione, non sarà veritiero.

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