La Direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU)

Ultima modifica: 19/12/2025

Introduzione

La Direttiva Bassa Tensione (LVD) è una direttiva UE che garantisce la sicurezza delle apparecchiature elettriche utilizzate entro determinati limiti di tensione.

  • Si applica alle apparecchiature elettriche che funzionano tra 50 e 1000 V CA e tra 75 e 1500 V CC.
  • Il suo obiettivo è proteggere persone, animali e beni da pericoli quali scosse elettriche, incendi e surriscaldamento.
  • I produttori devono progettare le apparecchiature in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e dimostrarne la conformità.
  • I prodotti conformi recano il marchio CE, che ne consente la libera commercializzazione nell’UE.

In sostanza, la LVD stabilisce le norme di sicurezza elettrica di base per i prodotti immessi sul mercato europeo.

 

Prodotti esenti

Tuttavia, non tutti i prodotti elettrici rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, sono previste alcune esclusioni, tra cui:

  • Componenti elettrici per ascensori e montacarichi, poiché sono disciplinati dalla direttiva Ascensori 2014/33/UE;
  • Apparecchiature elettriche destinate all’uso in atmosfere esplosive, in quanto sono disciplinate dalla direttiva ATEX 2014/34/UE;
  • Spine e prese per uso domestico. La ragione di tale esclusione risiede nel fatto che non esiste un sistema armonizzato di spine domestiche a livello europeo, pertanto, questi prodotti non hanno rilevanza per il mercato interno. Tuttavia, sono incluse le spine e le prese speciali, ad esempio per accoppiatori di apparecchi o per scopi industriali.

Si precisa che la Dichiarazione di Conformità CE della Direttiva Macchine non deve riportare la Direttiva Bassa Tensione, poiché la conformità ai requisiti di sicurezza elettrica della LVD è già coperta dai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) applicabili (R.E.S.S 1.5.1).

[Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE: edizione 2.3 2024] §90 Direttive specifiche che si applicano in luogo della direttiva macchine alle macchine da esse disciplinate

[…] I prodotti elettrici ed elettronici che non rientrano in nessuna delle categorie elencate all’articolo 1, paragrafo 2, lettera (k), della Direttiva Macchine, ma che soddisfano le definizioni di macchina di cui all’articolo 2, devono essere conformi alla Direttiva Macchine. Si noti che la sezione 1.5.1 dell’Allegato I della Direttiva Macchine richiede che gli aspetti elettrici delle macchine soddisfino gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione. [..] Pertanto, sebbene le macchine alimentate elettricamente che non rientrano in nessuna delle categorie elencate all’articolo 1, paragrafo 2, lettera (k), della Direttiva Macchine debbano soddisfare gli obiettivi di sicurezza della LVD, la Dichiarazione CE di conformità del fabbricante non deve fare riferimento alla LVD, bensì alla Direttiva Macchine. 

Ma anche il seguente testo.

[Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE: edizione 2.3 2024] §222 Energia elettrica

[…] Il secondo paragrafo della sezione 1.5.1 rende applicabili alle macchine i requisiti di sicurezza della direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE (precedentemente Direttiva 2006/95/CE e successive modifiche); pertanto, tutte le norme armonizzate pertinenti elencate ai sensi della LVD sono applicabili alle macchine. La seconda frase di questo paragrafo chiarisce che le procedure della LVD relative all’immissione sul mercato e alla messa in servizio non sono applicabili alle macchine soggette alla Direttiva Macchine. Ciò significa che la dichiarazione di conformità per le macchine soggette alla Direttiva Macchine non deve fare riferimento alla LVD.

Nessun Organismo Notificato richiesto

Come per tutte le direttive europee sui prodotti, i fabbricanti devono garantire che i prodotti siano pienamente conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) indicati nell’Allegato I. A tal fine, devono predisporre una documentazione tecnica, una Dichiarazione di Conformità e il marchio CE.

Tuttavia, i fabbricanti non sono obbligati ad avere sede nell’UE e non è richiesta alcuna indicazione di “residenza nell’UE”.

Lo stesso principio si applicherà al Regolamento Macchine, che entrerà in vigore il 20 gennaio 2027.

Inoltre, la LVD non richiede test obbligatori in laboratori riconosciuti: gli organismi notificati non esistono ai sensi della LVD!

Presunzione di conformità

Come avviene per molte Direttive UE sui prodotti, la conformità ad una norma armonizzata garantisce la presunzione di conformità agli “ELEMENTI PRINCIPALI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO A ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE”, denominati anche Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) dell’Allegato I.

Si precisa che la presunzione di conformità è conferita solo quando il riferimento alla norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) ed è limitata alla norma armonizzata stessa. I documenti di orientamento relativi alle norme armonizzate (ad esempio le decisioni OSM) non conferiscono la presunzione di conformità.

Come indicato nel Considerando 16, la direttiva LVD stabilisce gli obiettivi di sicurezza obbligatori che le apparecchiature elettriche immesse sul mercato dell’Unione devono soddisfare. Le norme armonizzate europee forniscono soluzioni tecniche dettagliate per conformarsi a tali obiettivi di sicurezza. I fabbricanti che applicano le norme armonizzate possono beneficiare della presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza da esse coperti, tuttavia l’uso delle norme armonizzate rimane volontario.

[2014/35/UE] Considerando (16).

È opportuno che la presente direttiva si limiti a formulare gli obiettivi di sicurezza. Per agevolare la valutazione della conformità a tali obiettivi, è necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, conferire la presunzione di conformità al materiale elettrico conforme alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea (1 ).

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