L'UE renderà le Norme Armonizzate obbligatorie?

Possibili variazioni allo status delle Norme Armonizzate

Ultima modifica: 25/08/2023

Fin dalla loro ideazione, le Norme Armonizzate sono state delle direttive tecniche di applicazione facoltativa, utilizzabili dai costruttori per certificare i propri prodotti. Recenti sviluppi giudiziari potrebbero però modificare il valore di questi standard e l'intero processo europeo di creazione delle norme.

L’ORIGINE DELLE NORME ARMONIZZATE

Un prodotto, per circolare nel mercato comunitario, deve essere fornito di certificazione CE. La comunità europea indica nelle proprie leggi quali debbano essere i RESS (Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza) che un prodotto debba raggiungere per essere certificato, ma non fornisce un metodo obbligatorio per raggiungerli; viene però affermato che la presunzione di conformità è legittima in caso di aderenza alle Norme Armonizzate.  Le Norme Armonizzate sono standard prodotti da enti privati (ma ratificate dalla Commissione Europea) che indicano nei vari ambiti quali siano i criteri tecnici da rispettare per raggiungere i requisiti di sicurezza richiesti. ATTENZIONE, ciò non significa che l’utilizzo delle Norme Armonizzate sia obbligatorio: un costruttore può produrre beni anche senza rispettare le indicazioni della relativa norma, prendendosi la responsabilità di mostrare il raggiungimento dei RESS dei propri prodotti.
Riassumendo: l’Unione Europea fornisce nei vari campi dei requisiti di sicurezza OBBLIGATORI, ma non impone un metodo per raggiungerli (New Approach); essa afferma che l’aderenza ad una serie di norme terze ufficialmente riconosciute, le Norme Armonizzate, garantisce la conformità ai RESS. Se quindi le Norme Armonizzate non sono un metodo obbligatorio per raggiungere i RESS, sono nella pratica l’unico metodo esplicitato per rispettare i criteri di sicurezza.

Attualmente la creazione delle Norme Armonizzate segue il seguente iter: il Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) è l’ente europeo che si occupa di commissionare ad organizzazioni private la norma, da certificare poi come armonizzata. Le norme vengono commissionate attraverso un gruppo di consulenti, HAS Consultants (appalto Ernst&Young Global Limited), che si mantengono in contatto con gli enti terzi di normazione per verificare che il lavoro rispecchi gli standard europei. Gli enti terzi che si occupano della redazione delle norme sono le cosiddette European Standardization Organizations (ESO); la norma, una volta conclusa, viene sottoposta in pre-analisi agli HAS (HArmonised Standards) Consultants per poi essere controllata dal GROW. Se approvata, la norma viene inserita nella lista delle Norme Autorizzate ed è pubblicata sulla Gazzetta Europea. 
 

IL VALORE LEGALE DELLE NORME ARMONIZZATE, CASI ELLIOTT E GLOBAL GARDEN

La posizione ufficiale delle norme armonizzate è stata in questi anni messa in discussione da alcuni casi giudiziari.
James Elliott Construction Limited vs Irish Asphalt Limited (C 613/14): Elliot Construction porta in causa un fornitore, il quale avrebbe consegnato del cemento non conforme alla norma relativa a questo ambito; L’accusato si difende ricordando la non-obbligatorietà dell’applicazione delle specifiche norme. Il caso, presentato alla Corte nord-irlandese, è affidato alla Corte di Giustizia Europea, che si trova quindi davanti alla domanda: “può la corte di giustizia pubblica fondare i propri giudizi sull’interpretazione di norme la cui applicazione è volontaria e la cui redazione è fatta da enti privati?”. La risposta è Sì.

[40] “ […] Da quanto precede discende che una norma armonizzata come quella di cui trattasi nel procedimento principale, adottata sulla base della direttiva 89/106, i cui riferimenti sono stati oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rientra nel diritto dell’Unione, dal momento che è facendo riferimento alle disposizioni di tale norma che si determina se la presunzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106 si applichi o meno a un determinato prodotto.”
[43] “Si deve inoltre osservare che, sebbene l’elaborazione di tale norma armonizzata sia indubbiamente attribuita a un organismo di diritto privato, la stessa costituisce nondimeno una misura di attuazione necessaria e strettamente regolamentata dei requisiti essenziali definiti da tale direttiva, realizzata su iniziativa e sotto la direzione nonché il controllo della Commissione, e i suoi effetti giuridici sono soggetti alla previa pubblicazione da parte di quest’ultima dei suoi riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.”

Pur riconoscendo l’origine privata della norma, la Corte di Giustizia riconosce la validità a livello legislativo della norma, in quanto direttamente ratificata dalla commissione europea e pubblicata sulla Gazzetta Europea al pari del restante corpo legislativo. Le norme sono inoltre riconosciute come NECESSARIE per il raggiungimento dei requisiti di sicurezza. 

Global garden product v European commission (ECLI:EU:T:2017:36): La Global Garden, azienda produttrice di attrezzatura per il giardinaggio, contesta la scelta della Commissione Europea di rimuovere dal mercato  uno dei modelli di tagliaerba da lei prodotti. La scelta della Commissione avviene in seguito alla segnalazione di uno Stato Membro (Lettonia) che aveva constatato la non conformità rispetto alla norma EN 60335-2-77:2010 (in particolare, non sarebbe adeguata la distanza minima tra le lame e la copertura posteriore). La Global Garden contesta la posizione della Commissione poiché a suo dire i tagliaerba sono stati prodotti e messi sul mercato in un periodo in cui la norma vigente era la EN 60335-2-77:2006, alla quale il prodotto è effettivamente conforme. In questo caso quindi le norme armonizzate non sono in sé l’oggetto del contendere. Nondimeno, nella comunicazione della sentenza, la corte europea sottolinea come le norme armonizzate, anche se non obbligatorie, siano il mezzo più semplice per ottenere la dichiarazione di conformità, e che la pubblicazione all’interno della Gazzetta Europea gli conferisce valore legale.

[60] “[…] la pubblicazione da parte della Commissione del riferimento ad una Norma Armonizzata conferisce ad essa il suo valore legale […]”
 

POSSIBILI CONSEGUENZE

Le criticità sollevate da queste sentenze possono essere riassunte in due punti:
•    Le Norme Armonizzate, se non ancora obbligatorie, sono comunque riconosciute come lo strumento necessario e più semplice per ottenere la dichiarazione di conformità CE.
•    Il controllo della commissione sulla loro redazione e la loro pubblicazione sulla Gazzetta europea conferisce alle norme un effettivo valore legale.

Il valore legale certificato di queste norme comporterebbe una prima conseguenza fondamentale: le norme dovrebbero diventare accessibili gratuitamente ai costruttori ed agli enti controllori, al pari del restante corpo giuridico europeo.  Per un approfondimento su questo aspetto si rimanda al seguente articolo.

Il possibile accorpamento delle Norme Armonizzate alla legislazione europea potrebbe generare degli importanti sviluppi per tutti gli operatori collegati alla costruzione di macchinari, sviluppi che in alcuni casi sono già in atto.

•    Comunità Europea: riconoscendo alle Norme Armonizzate lo status di legge, la Comunità Europea aumenta le proprie responsabilità sul contenuto delle stesse, e per tutelarsi a livello giuridico si è già mossa con l'assunzione di un certo numero di HAS Consultant, i quali stanno da alcuni anni controllando i contenuti delle norme in via di approvazione, così da escludere la possibilità di eventuali carenze. Questo sta provocando un rallentamento generale nella approvazione delle nuove norme (l'impatto si vede in particolare nelle norme di tipo C), rallentamento già in atto in diversi settori come quello dei materiali da costruzione, dove il Construction Product Regulation (CPR) ha già da anni imposto come obbligo l’utilizzo delle Norme Armonizzate.
•    Enti normatori: per i motivi appena esposti, i normatori vedono allungati i tempi di approvazione delle norme da loro prodotte; le ESOs stanno quindi già modificando la loro strategia, puntando a ritirare loro norme EN ISO già pubblicate (parliamo di norme di tipo C, riguardanti le singole tipologie di macchinari) dalle Norme Armonizzate. I normatori creeranno e pubblicheranno le nuove norme di tipo C senza sottoporle alla Commissione per includerle fra le Norme Armonizzate.
•    I costruttori di macchinari: nello scenario attuale, i costruttori si trovano senza una Norma Armonizzata di riferimento per la produzione dei loro macchinari. Su di loro ricadrà quindi la responsabilità della sicurezza dei macchinari prodotti al momento della certificazione, non potendo più avvalersi della presunzione di conformità data dalla ottemperanza alla relativa Norma Armonizzata. Il riconoscimento ufficiale delle norme come leggi europee non sarebbe quindi per forza uno sviluppo positivo, in particolar modo per i costruttori.

Questi ed altri sviluppi giudiziari stanno forzando l’Unione Europea a chiarificare il valore delle Norme Armonizzate, sapendo che una eventuale modifica dello status quo attuale porterebbe grosse conseguenze per tutti gli attori del mondo della sicurezza macchine.
 

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