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News Cancelli Motorizzati e Dichiarazione di Conformità

L'installazione di cancelli e porte motorizzate è soggetta alle direttive europee (tra le quali la direttiva macchine) e solo in parte alle prescrizioni del DM 37/08.
Il D.Lgs 17/2010 ha recepito in Italia la nuova direttiva macchine e individua nell'installatore, che provvede ad installare un nuovo cancello motorizzato, oppure a motorizzare un cancello manuale già esistente, il "costruttore" del cancello stesso.
Questo significa che gli obblighi, e conseguentemente le responsabilità, previsti dal D.Lgs 17/2010 (e dalle altre disposizioni di legge) gravano sull'installatore in quanto costruttore del cancello.

In sostanza l’installatore di porte, cancelli e barriere automatiche deve essere abilitato ai sensi del DM 37/08 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera “a”, ma non deve rilasciare la dichiarazione di conformità, in quanto il lavoro sul cancello è coperto dalla marcatura CE delle stesso; questo a meno che l'installatore non modifichi l'impianto che alimenta il cancello; in tal caso deve attenersi alle prescrizioni del D.M. 37/08 per le modifiche eseguite.

L'installatore deve quindi firmare la Dichiarazione CE di Conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Per la conformità alla Direttiva Macchine l'installatore deve preparare un fascicolo tecnico previa esecuzione dell'analisi dei rischi.

Il nostro studio può assistere l'installatore per tutto il lavoro di preparazione alla Dichiarazione CE di Conformità.

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