Direttiva ATEX 99/92/CE

Classificazione Aree ATEX secondo la Direttiva Atex

Ultima modifica: 19/05/2023

La Direttiva ATEX 99/92/CE, pubblicata nel 1994, ma definitivamente operante solo dal 1 Luglio 2003 (D.Lgs. 23394) ha rotto definitivamente con il passato stabilendo quattro punti fermi:

  • La direttiva stessa stabilisce i requisiti minimi di sicurezza, che pur essendo coerenti con la normativa vigente, non sono più rigidamente vincolati ad essa.
  • In tutti i luoghi classificati pericolosi sotto l’aspetto del rischio di esplosione per presenza di gas o di polveri , si devono impiegare costruzioni rispondenti ai suddetti requisiti di sicurezza.
  • Il pericolo è suddiviso in tre livelli a ciascuno dei quali si addice una particolare categoria di costruzioni  la categoria 1 copre il livello di massimo pericolo (zone 0 e 20), la categoria 2 il livello di pericolo elevato (zone 1 e 21) , la categoria 3 che quantitativamente è di gran lunga la più importante, il livello di pericolo definito “normale” (zone 2 e 22). La definizione “normale” non è casuale; infatti tutte le leggi comunitarie impongono i massimi livelli possibili di prevenzione contro la formazione di atmosfere esplosive, sicché in condizioni normali dovrebbero esistere solo zone 2 e 22.
  • La dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza deve riferirsi al modo di protezione standard o nuovo e alle categorie suddette e deve, in ogni caso, essere accompagnata da un modulo di controllo di fabbricazione che garantisca la continuità della rispondenza a tali requisiti durante la produzione.

Per effetto del punto 1 non è più necessario attendere che nuove norme recepiscano nuovi modi di protezione per ottenere la certificazione in quanto la stessa direttiva contiene indicazioni sufficientemente dettagliate.

Per effetto del punto 2 non sono più ammessi i vecchi impianti AD-T e AD- FT basati sull’impiego di costruzioni stagne IP55 e IP44, ora sostituite da quelle con modo di protezione Ex n G e D.

Per effetto del punto 3 la vecchia Norma CEI 64-2 ha dovuto lasciare il posto alle nuove EN 60079-10-1 e EN 60079-10-2 che introducono un più razionale criterio di determinazione delle zone 2 ampliando notevolmente il campo di impiego delle costruzioni di categoria 3 alla quale appartengono i tipi Ex n.

Per effetto del punto 4 la garanzia è estesa alla produzione e non più solo al prototipo sottoposto all’ente verificatore; in particolare il modulo di controllo fabbricazione, da mettere a disposizione delle autorità addette alla sorveglianza, per le aziende con certificazione ISO 9000 diventa un impegno certificato anche nei confronti del cliente.

Si può concludere che la Nuova Direttiva ATEX offre maggiori garanzie di sicurezza all’utente unitamente alla possibilità di graduare la spesa per la protezione antideflagrante alla effettiva entità del pericolo; nel contempo libera la ricerca tecnologica dall’asservimento rigido alla normativa che ha tempi di preparazione e di recepimento sovente eccessivi e scoraggianti.
In questo nuovo approccio si collocano le costruzioni Ex n G e D presentate da Palazzoli, idonee ad abbondanza ai requisiti della direttiva ATEX e delle norme costruttive CEI EN riferite alla tecnologia antideflagrante di III generazione.

GT Engineering realizza studi di analisi del rischio e classificazione delle aree a rischio di esplosione. Progettiamo di conseguenza l’impiantistica elettrica idonea alle zone.

Partecipiamo ai gruppi di lavoro che elaborano le guide alla EN 60079-10-1, come pure la EN 1127-1.