La responsabilità del produttore

Nessuna assicurazione contro le pene previste per le infrazioni della Direttiva Macchine

Ultima modifica: 03/03/2023

Le autorità competenti degli Stati membri devono garantire che i macchinari siano immessi sul mercato solo se soddisfano quanto previsto dalla Direttiva Macchine, senza mettere in pericolo la salute e la sicurezza di persone, animali e cose.

La responsabilità in base alle direttive di prodotto

L’Art. 23 della Direttiva Macchine obbliga gli Stati membri a redigere le pene applicabili in caso di infrazione ed è compito delle autorità competenti provare la non conformità. Sebbene non è necessario che vi sia uno specifico danno per infliggere la pena, un tale episodio può influenzarne la severità.

E’ importante ricordare che non è possibile stipulare assicurazioni contro tali pene. Erroneamente si ritiene che, come produttore, basti stipulare una buona assicurazione per evitare qualsiasi problema legato al non rispetto della Direttiva Macchine. Sebbene nel D.Lgs 17/2010 di recepimento della Direttiva si parla principalmente di sanzioni (Articolo 15), tuttavia la maggior parte delle infrazioni iniziano con la frase “Salvo che il fatto non costituisca reato”, situazione nella quale nessuna assicurazione può venire in aiuto.

Direttiva 85/374

Il compito di tale direttiva è di armonizzare i sistemi di responsabilità civile e garantire un alto livello di protezione del consumatore, assicurando risarcimento in caso di danno causato da prodotti difettosi.

La responsabilità di pagare per i danni è a carico del produttore. Gli importatori di prodotti provenienti al di fuori dell’UE figurano come produttori in base a questa direttiva

La persona danneggiata (o una terza parte, in caso di morte) deve dimostrare il danno subito, il difetto del prodotto e la relazione causale tra di essi.

Tuttavia il produttore è scagionato se riesce a dimostrare che il difetto è avvenuto dopo che il prodotto è stato messo sul mercato, oppure che è dovuto alla conformità con normative (obbligatorie) emanate dalle autorità pubbliche o che lo stato dell’arte al tempo della produzione non era tale da consentire l’individuazione del difetto stesso. Se però il difetto è causato dalla non conformità con i requisiti EHSR allora quest’ultima giustificazione non può essere utilizzata dal produttore.