I principali ruoli nel mondo delle Marcature Ce

Marcature Ce, Macchine, Legislazione UE, Ruoli e Responsabilità

Ultima modifica: 03/03/2023

All’interno della Legislazione Europea di Prodotto sono identificate alcune figure importanti.

Fabbricante (Manufacturer)

Il fabbricante è la persona (fisica o legale) responsabile della progettazione e/o costruzione di un prodotto con l’intenzione di introdurlo sul mercato (placing on the market) con il suo nome o marchio.

Chiunque modifica, in modo importante, la funzionalità di un prodotto, ne diventa il nuovo costruttore.

Nessuna direttiva di prodotto richiede che il costruttore abbia sede in Europa. In taluni casi però, come per esempio per la Direttiva Macchine, si richiede che in tal caso vi sia un Mandatario, con sede in Europa.

Un prodotto può essere utilizzato senza prima essere commercializzato, a meno che vi sia una direttiva che regolamenti la messa in servizio. In tal caso, colui che mette in servizio il prodotto assume le responsabilità di produttore.

Mandatario (Authorised Representative)

Un fabbricante, che risieda o meno nella Comunità Europea, può incaricare un mandatario, che deve risiedere nell’UE, per eseguire determinati compiti richiesti nella direttiva. In particolare tutti gli obblighi dell’Articolo 5 della Direttiva Macchine possono essere delegati al Mandatario. Articolo 2 della 2006/42/CE:

[…] “mandatario”: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva […]

La delega di compiti e responsabilità, affinché abbia valore, deve essere scritta.

Una volta definito formalmente il Mandatario, questo potrà avere la responsabilità per la Marcatura CE, per la Dichiarazione di Conformità e la verifica della presenza del Fascicolo Tecnico. Il costruttore resterà tuttavia responsabile per la progettazione del macchinario e dell’analisi del rischio. Quest’ultima attività non può quindi essere demandata al Mandatario.

Da notare che la Direttiva Macchine, nel caso di Fabbricante con sede al di fuori della UE, e assenza di Mandatario, richiede la nomina di una persona, residente nell’UE, autorizzata a preparare il Fascicolo Tecnico. Tale persona non è responsabile dell’analisi del rischio della macchina, il suo compito è quello di ricevere segnalazioni di non conformità (clausola di salvaguardia) e rispondere adeguatamente inviando la parte del Fascicolo Tecnico, pertinente all’incidente o alla richiesta.

Importatore

Un importatore, il quale deve aver sede in UE, è una persona fisica o legale che porta un prodotto, costruito al di fuori dell’UE, sul mercato interno. Deve poter garantire che il fabbricante soddisfi i propri obblighi ai sensi della direttiva. Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell’UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente.

In fatto di requisiti essenziali infatti l’importatore assume le responsabilità del produttore, pertanto deve prestare attenzione nella scelta del fornitore, dal momento che esso non ha sede in UE e che quindi ogni azione legale nei suoi confronti sarebbe complessa.

Distributore

Un distributore è considerato la persona (fisica o legale) che prende decisioni in ambito commerciale dopo che il prodotto è stato messo sul mercato europeo. Come nel caso dell’importatore, anche per il distributore è importante verificare la conformità dei prodotti prima di immetterli sul mercato.